PROCEDIMENTO CIVILE

La Cassazione sull'espropriazione per pubblica utilità

30 Marzo 2021

Cassazione civile

L'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, e in tali ipotesi i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi sono legittimati a partecipare al giudizio sulla stima delle indennità. 

 

Il caso. Un contenzioso sulla quantificazione dell’indennità di asservimento relativa all’espropriazione per un’opera pubblica (nuovo tratto della metropolitana milanese) vedeva coinvolto non solo il Comune di Milano ma anche i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera.

La Corte d’appello dichiarava (con pronuncia non definitiva) il difetto di legittimazione passiva dei soggetti “privati”, disponendo la prosecuzione del giudizio solo nei confronti del Comune, unico soggetto con legittimazione passiva.

Questo perché, secondo i Giudici di merito, l'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001 statuisce che nel giudizio di opposizione alla stima assumono la veste di legittimi contraddittori il proprietario dell'area espropriata (o asservita), l'autorità espropriante, il promotore dell'espropriazione e il beneficiario dell'espropriazione. Ebbene, dal decreto di asservimento emergeva che l'asservimento era stato pronunciato in favore del Comune di Milano che aveva così assunto la veste di autorità espropriante e beneficiario dell'espropriazione, mentre non risultava che altri soggetti avessero assunto la veste di “promotori dell'espropriazione”.

Contro detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione.

 

La procedura: la notifica del ricorso avente ad oggetto l'opposizione alla stima. Secondo la procedura il ricorso avente ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 327/2001, va notificato al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

 

La possibile contestazione dell’indennità di stima. La Cassazione precisa che il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione (ovvero il “soggetto pubblico o privato che chiede l'espropriazione”) o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare avanti alla Corte d'appello nel cui distretto si trovi il bene espropriato la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione Provinciale.

L'opposizione va notificata all'autorità espropriante (intesa come “l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il procedimento” che può essere anche un “soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma”), al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

 

La notifica anche al concessionario dell’opera ma solo se… Per completezza gli Ermellini ricordano che è altresì stabilito espressamente che, in ogni caso, la domanda giudiziale debba essere notificata anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato, nell'ambito della delega dei poteri pubblici anche il pagamento dell'indennità.

Quindi, conclude sul punto la Cassazione, la legittimazione processuale dell'affidatario o del concessionario dell'opera pubblica si pone in termini positivi, (sia quando l'azione sia promossa dal proprietario, che quando sia promossa dal promotore dell'espropriazione), se questo soggetto abbia ricevuto, con la delega di poteri amministrativi, anche l'obbligo di pagare le indennità.

 

Il trasferimento degli obblighi indennitari. Viene ribadito il principio per cui il trasferimento degli obblighi indennitari, in via esclusiva, all'affidatario dell'opera, concessionario o appaltatore, è configurabile solo ove sia stato conferito l'esercizio dei poteri espropriativi ed il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, essendo irrilevante, al fine di configurare una responsabilità solidale dell'espropriante, la sistemazione dei rapporti economici interni con l'affidatario.

 

Quando è il privato a dover espletare la procedura espropriativa. Gli Ermellini aggiungono che qualora per effetto di una gara di appalto un'impresa privata abbia assunto il compito di espletare le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, occorre accertare il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti al soggetto che sia entrato in rapporto nomine alieno con l'espropriato, restando escluso che l'obbligo cumulativo del committente possa derivare dall'applicazione della disciplina civilistica dell'accollo, tanto meno in considerazione delle precarie condizioni economiche dell'obbligato.

 

Concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri.

Peraltro, perché si abbia un simile effetto, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente in nome e per conto proprio.

 

L’ipotesi della concessione traslativa. È stato inoltre precisato che nell'ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l'azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione.

 

La tesi della Corte territoriale va rivista: il caso del concessionario tenuto al pagamento dell’indennità. La questione della legittimazione passiva, così come affrontata dalla Corte territoriale, non ha preso in esame la figura del concessionario dell'opera tenuto al pagamento dell'indennità, come previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, norma applicabile al procedimento in esame che statuisce l'obbligo di notifica dell'atto di citazione anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

Nel caso specifico, il Comune ha rilasciato la concessione per la realizzazione dell’opera con delega al concessionario a svolgere tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti di occupazione d'urgenza, di asservimento e di esproprio.

Si tratta di una delega del potere espropriativo che è consentita dal d.P.R. n. 327/2001, il quale dispone che se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento (art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001).

 

Soggetti privati e legittimazione passiva. Il conseguente corollario delle regole e dei principi appena ricordati è che i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi (comma 8) sono legittimati a partecipare al giudizio sulla stima delle indennità, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 150/2011, essendo divenuti titolari dei poteri dell'autorità espropriante.

L'accollo degli obblighi indennitari, nel caso di specie, può, quindi, essere utilmente invocato perché non è rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, e quest'ultimo, nell'attività che lo ha portato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, si è correttamente manifestato come investito dell'esercizio del potere espropriativo, oltre che come soggetto obbligato al pagamento delle indennità.

 

Fonte: Diritto e Giustizia